È operativa la Patente a Crediti per le imprese che operano nell’ambito del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “cantieri temporanei e mobili”
Dal 1° ottobre 2024, dunque, imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Lo prevede il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti), come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).
Con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO.
COME RICHIEDERE LA PATENTE A CREDITI CANTIERI
La patente è rilasciata in formato digitale previa domanda presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
QUANDO VIENE SOSPESA LA PATENTE A CREDITI CANTIERI
L’adozione del provvedimento di sospensione:
- è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;
- può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all’infortunio da cui deriva la morte finalizzato all’adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
COME FUNZIONA LA PATENTE A CREDITI CANTIERI
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- crediti aggiuntivi: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
ASSEGNAZIONE DI CREDITI AGGIUNTIVI (ART. 5)
Alla patente sono assegnati crediti aggiuntivi, nella misura massima complessiva di 30, per storicità dell’azienda in base all’iscrizione alla camera di commercio, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.
Possono essere attribuiti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:
- possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
- investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;
- adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;
Inoltre, possono essere attribuiti fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:
- dimensione dell’organico aziendale;
- possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
- possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
- formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
- possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.
INCREMENTO AUTOMATICO DEI CREDITI (ART. 6)
In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.
Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del TUSL, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del TUSL.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL.
COME SI RECUPERANO I CREDITI DECURTATI
In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.
COSA SUCCEDE SE SI OPERA NEI CANTIERI SENZA PATENTE?
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
- una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del Testo unico sicurezza;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
SCARICA IL MODELLO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE:
SCARICA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA N.4 DEL 23/09/2024: https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/INL-Circ.-n.-4_2024-patente-a-crediti_signed.pdf